Applicazione dell'imposta comunale di soggiorno
L'imposta comunale di soggiorno (denominata anche Ortstaxe o Localtax) è dovuta a partire dal 1° gennaio 2014 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano.
L'imposta non è soggetta ad IVA, va riscossa al momento della partenza del pernottante e deve essere indicata separatamente sulla fattura.
Con il decreto del Presidente della Provincia del 14.11.2024, n. 28 sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al D.P.P. n. 4/2013 “Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno”
Tariffe dall'anno 2025
A partire dall'anno 2025 con decreto del Presidente della Provincia del 01 febbraio 2013, n. 4, delibera consiliare n. 89 del 18.12.202024 la misura dell'imposta (per persona e pernottamento) è stata stabilita come segue:
a. euro 3,60 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
b. euro3,10 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 con la classificazione di cinque soli, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 con la classificazione di cinque fiori e per gli esercizi ricettivi di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di cinque stelle;
c. euro 2,60 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.
Termini per il versamento
Tutti gli esercizi ricettivi dovranno riversare mensilmente le quote dell’imposta di soggiorno dovute.
Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese l'esercizio ricettivo deve non solo comunicare al Comune il numero dei pernottamenti ma anche riversare il corrispondente introito.
Si ricorda che i versamenti effettuati in ritardo, anche qualora l'importo fosse corretto, sono sanzionabili ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.P. n. 9/2012 ( dal 5% al 30%).
Esenzioni dall'imposta comunale di soggiorno
L'articolo che disciplina i casi di esenzione è stato sostituito completamente con il seguente testo:
“1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta comunale di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
b) il personale che pernotta nell’esercizio presso cui presta servizio;
c) le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
d) le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o partecipano a progetti didattici degli stessi;
e) le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi,
f) Minorenni fino al raggiungimento del 18° anno di età, purché partecipanti a gruppi scolastici e giovanili organizzati, composti da almeno dieci persone compresi gli accompagnatori.
Considerato che, a seguito di un controllo da parte del Comune, l'esercizio ricettivo deve essere in grado di dimostrare di aver applicato correttamente l'esenzione, è indicato richiedere
Tali documenti devono essere conservati per 5 anni.
Quindi chi pernotta in un esercizio pubblico per la normale frequenza di istituti di formazione pubblici della Provincia, non è esentato dal pagamento dell'imposta.
Per poter usufruire dell'esenzione prevista dalla lettera d) i soggetti passivi devono consegnare all'esercizio ricettivo un corrispondente certificato ufficiale sul tirocinio obbligatorio o sul progetto didattico emesso dall'istituto di formazione pubblico.
L'ufficio tributi è a disposizione per ulteriori informazioni.
>> Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta comunale di soggiorno