Costituzione di un’unione civile
Legge n. 76 del 20.05.2016, in vigore dal 11.02.2017
L‘unione civile si costituisce mediante una dichiarazione rilasciata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, in presenza di due testimoni, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile a loro scelta (non necessariamente nel Comune di residenza)
Fase 1: richiesta di costituzione dell’unione civile
Le parti devono presentare richiesta di costituzione dell’unione civile all’Ufficiale di Stato Civile, insieme alla carta identità del proprio paese o al passaporto. La richiesta può essere fatta oltre che dagli interessati, anche da persona da loro delegata a mezzo scrittura privata. I documenti di cittadini italiani vengono acquisiti d’ufficio.
Cittadini stranieri: serve il nulla osta all’unione civile dell’autorità straniera in Italia o dell‘autorità del paese di appartenenza delle parti.
L’Ufficiale dello Stato Civile ha 30 giorni a disposizione per esaminare i documenti; quindi redige un processo verbale della richiesta e lo sottoscrive insieme alle parti che indicano anche la data di costituzione dell’unione civile entro 180 giorni.
Fase 2: costituzione dell’unione civile
Nel giorno scelto per la costituzione dell’unione civile le parti devono presentarsi in presenza di due testimoni. Possono scegliere il regime della comunione o separazione dei beni.
La richiesta di costituzione dell‘unione civile è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro e si applicano le tariffe in base alla delibera comunale n. 532 del 20.11.2019.
La costituzione dell’unione civile può essere celebrata 30 giorni dopo la formalizzazione della richiesta e entro massimo 180 giorni da tale data.
In certi casi, lo scioglimento dell’unione civile può essere fatta davanti all’Ufficio di Stato Civile.