Con la legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 è stato introdotto l’obbligo di pubblicazione di contributi della pubblica amministrazione a carico delle associazioni. Con una circolare del 11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro ha confermato l’obbligo di pubblicità relativa a contributi e altri vantaggi economici come di seguito:
Le associazioni e le fondazioni devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno sui propri siti o portali digitali le informazioni relative a contributi, ricavi e altri vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, qualora l’importo abbia superato 10.000,00 €. Tale obbligo sussiste a partire dal 28 febbraio 2019 con riferimento ai vantaggi economici erogati nell’anno 2018.